Notizie ed Approfondimenti

Avviso n. 33487 dell’8 ottobre 2021

La Consob, con delibera n. 22008 del 22 settembre 2021, ha approvato le modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e alle relative Istruzioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 luglio 2021.

Tali modifiche, che entrano in vigore il 25 ottobre 2021, introducono rilevanti novità sui Fondi di Investimento Alternativi e sul mercato Euronext MIV Milan, di cui si riportano di seguito gli aspetti salienti:

1.    Requisiti di ammissione relativi ai FIA

  • Nell’ambito della disciplina dei requisiti di ammissione delle quote o azioni di FIA si modifica la disposizione concernente il requisito relativo all’ammontare del patrimonio di cui deve disporre un FIA. Si precisa che, ai fini dell’ammissione, il FIA deve disporre di un ammontare pari ad almeno 25 milioni di euro di patrimonio raccolto mediante l’offerta di azioni o di quote e/o di patrimonio valorizzato al NAV. Si osserva come questa precisazione sia volta a confermare la possibilità di essere ammessi a quotazione anche per i FIA i cui strumenti siano già diffusi presso gli investitori non professionali e/o presso gli investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato.
  • Con riferimento al requisito relativo al flottante si specifica che l’applicazione dello stesso requisito possa essere oggetto di deroga nel caso in cui l’ammissione abbia ad oggetto azioni o quote di FIA mono-comparto o di un comparto di un FIA multi-comparto che intenda raccogliere al momento della quotazione una parte largamente preponderante del patrimonio necessario per realizzare la propria politica di investimento, in misura, comunque, non inferiore ai 50 milioni di euro di controvalore.

2.    Mercato Euronext MIV Milan: estensione della modalità di negoziazione ancorata al NAV ai FIA Retail

  • Si estende la modifica apportata alle modalità di negoziazione degli strumenti ammessi presso il Segmento Professionale del mercato Euronext MIV Milan, in vigore dal giugno 2019, anche con riferimento ai FIA non riservati a investitori professionali di nuova ammissione sul mercato Euronext MIV Milan. La finalità della modifica è quella di consentire, anche con riferimento ai FIA non riservati a investitori professionali, tra cui ad esempio gli ELTIF, di ridurre l’esposizione all’accumulo di sconto rispetto al NAV connesso all’intrinseca illiquidità di tali strumenti.
  •  Le menzionata disposizione si applica ai FIA ammessi successivamente all’entrata in vigore della modifica in oggetto e non si applica con riferimento alle SPAC, nonché ai fondi chiusi che sono già quotati sul Euronext MIV Milan.

Alternative Investment Funds Days | 15-16 Dicembre 2020

Due giornate informative rivolte ai professionisti del settore in cui istituzioni, autorità e operatori finanziari si danno appuntamento per confrontarsi sul percorso per rendere il mercato dei fondi di investimento alternativi più efficiente, efficace e competitivo

Modifiche al Regolamento dei Mercati

La Consob, con delibera n. 20906 del 2 maggio 2019, ha approvato le modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 marzo 2019. Le Istruzioni al Regolamento (le “Istruzioni”) sono state conseguentemente modificate.

Le modifiche sono in vigore dal 3 giugno 2019.

In estrema sintesi:

1.       Requisiti di Ammissione al MIV:

  • Facendo seguito alle istanze formulate da alcuni operatori di mercato, si specifica che possono essere ammesse nel mercato MIV anche i FIA aperti riservati, arricchendo così l’offerta disponibile in termini di prodotti oggetto di ammissione presso il MIV.
    A tal fine, si esplicita che, qualora venga richiesta l’ammissione a quotazione delle azioni o quote di un FIA aperto riservato o di un FIA chiuso che preveda la possibilità di sottoscrizione e rimborso su base periodica, devono essere assicurati presidi contrattuali tali da garantire che gli eventuali rimborsi anticipati non pregiudichino l’ordinato svolgimento delle negoziazioni.
  • Si specifica, inoltre, che possono presentare domanda di ammissione sul MIV, oltre a fondi EUVECA e EUSEF, anche i Fondi di Venture Capital come recentemente disciplinati dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 (c.d. Legge di bilancio 2019).
  • Si ritiene inoltre opportuno indicare tra gli obblighi informativi di prima quotazione che sia chiaramente indicata la metodologia di calcolo del NAV anche alla luce delle modifiche apportate in tema di prezzo di riferimento come descritto successivamente.

2.       Modifiche relative al segmento professionale del MIV:

  • Prendendo atto delle richieste degli operatori, alla luce della tipica composizione della shareholders base e della particolare caratteristica di illiquidità degli asset sottostanti, limitatamente agli strumenti quotati nel segmento professionale del MIV, si apporta una modifica ad alcuni aspetti delle modalità di negoziazione degli strumenti.
    Pur mantenendo inalterate le fasi di negoziazione in essere presso il mercato MIV, si elimina la rilevanza della nozione di prezzo di riferimento di cui all’articolo 4.3.9 del Regolamento dei Mercati, al fine di favorire un maggiore allineamento dei prezzi di mercato dei FIA rispetto al valore del patrimonio netto (NAV) dello stesso. In luogo del prezzo di riferimento verrà calcolato e reso pubblico un “prezzo indicativo”, che rappresenta il valore unitario dell’ultimo NAV comunicato al mercato dall’emittente, che verrà tra l’altro impiegato per la determinazione del prezzo statico utilizzato ai fini dei controlli automatici delle negoziazioni di cui all’art. 4.3.12 del Regolamento. Il suddetto prezzo indicativo dovrà essere aggiornato e comunicato dall’emittente con cadenza almeno semestrale ed in ogni caso ogni qualvolta si verifichino eventi che possano incidere significativamente sulla valorizzazione del NAV.
    Nello specifico, si consentirà di negoziare gli strumenti finanziari all’interno di una fascia di oscillazione prestabilita (corridoio di prezzi), ancorata al NAV: pertanto, i contratti potranno eseguirsi automaticamente solo all’interno di percentuali di variazione rispetto al NAV ritenute fisiologiche, determinate tenendo in considerazione le logiche di valorizzazione delle quote da parte del settore,  parametrate in base alla strategia di investimento sottostante gli strumenti e che terranno conto delle loro caratteristiche di liquidità.
    I limiti di variazione dei prezzi, con riferimento all’ingresso degli ordini e alle variazioni sul prezzo statico e dinamico, sono stati specificati nella Guida ai parametri che è stata aggiornata ed è reperibile sul sito al seguente link https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/guide/guide.htm. In caso di particolari andamenti del singolo strumento quotato, Borsa Italiana potrà tra l’altro modificarli ed effettuare altri interventi, ad esempio, sulle fasi di negoziazione. Pertanto troveranno applicazione, in continuità con la gestione prevista per gli strumenti finanziari sul mercato MTA, le regole generali in tema di vigilanza sui mercati ai sensi dell’articolo 6.1.2 del Regolamento.
  • La modifica ha, dunque, l’obiettivo di sterilizzare l’accumulo di sconto tipicamente dovuto all’illiquidità degli strumenti, consentendo la formazione di sconti su NAV maggiormente allineati ai valori medi registrati sui mercati che presentano un maggior numero di strumenti in negoziazione e maggiore liquidità degli strumenti.
  • Tali disposizioni non si applicano con riferimento alle SPAC per le quali continueranno a valere le disposizioni in tema di prezzo di riferimento.

3.       Regole di condotta degli operatori:

  • Si apporta infine una modifica di fine tuning alla regola di condotta degli operatori sul segmento professionale consentendo agli operatori di accettare ordini provenienti dalle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all’articolo 39 del Testo Unico della Finanza, laddove lo statuto o il regolamento del fondo lo preveda espressamente.
    Il richiamo della norma di rango primario, anziché delle disposizioni di attuazione di secondo livello, consente di allineare il regolamento del mercato alle eventuali modifiche normative che intervenissero in futuro sul tema. Tale riferimento legislativo è inoltre valido sia per i fondi italiani che per quelli esteri commercializzati in Italia.


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